i provvedimenti
Validità fino al 25 maggio
I provvedimenti emessi dal Garante prima del 25 maggio 2018, sia quelli a carattere generale sia quelli indirizzati a specifici titolari, continueranno a produrre effetti se compatibili col Gdpr e col decreto di adeguamento (articolo 22, comma 4, del decreto). Lo stesso vale per le autorizzazioni individuali. Spetterà all’interprete effettuare questa valutazione di compatibilità comparando disposizioni vecchie (codice privacy
ante-Gdpr) e quelle
nuove (Gdpr, codice emendato e restanti disposizioni del decreto)
le autorizzazioni
Doppio binario
Il codice privacy previgente, prevedeva l’istituto delle autorizzazioni generali del Garante, per determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate in Gazzetta ufficiale (articolo 40). Al riguardo il decreto opera una precisa distinzione:
quelle su materie delegate dal Gdpr agli Stati membri – articoli 6(1), (c) ed (e), 9(2), (b) e (4), nonché capo IX del Gdpr – sono assoggettate ad una speciale procedura di verifica che può durare circa 7 mesi (art. 21 del decreto);
le altre cessano
di avere efficacia dal 19 settembre 2018
i codici deontologici
Revisioni in corso
I codici deontologici sono distinti tra quelli coperti dall’articolo 40 Gdpr – come i codici per i Sic e per le informazioni commerciali – e tutti gli altri. I primi, continuano a produrre effetti purché entro 6 mesi dal 19 settembre 2018 le categorie rappresentative propongano nuove versioni all’approvazione del Garante e quest’ultimo li approvi entro altri 6 mesi. In mancanza, decadono alla scadenza del termine violato. Per i secondi, il Garante ne valuta la compatibilità entro 90 giorni dal 19 settembre 2018 e, in caso positivo, sono pubblicati in Gazzetta come regole deontologiche

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post