la normativa vigente
L’art. 96, comma 1, del Tuir stabilisce che l’eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica, cioè della differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’art. 2425, comma 1, lettere a) e b), del codice civile – con esclusione delle voci relative all’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e ai canoni di leasing – come risultanti dal conto economico.
La quota del ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi del periodo di competenza può essere portata ad incremento del ROL dei periodi d’imposta successivi
La quota del ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi del periodo di competenza può essere portata ad incremento del ROL dei periodi d’imposta successivi
La Direttiva Atad 1
La Direttiva 2016/1164/UE” (c.d. Atad 1) è stata emanata al fine di contrastare possibili arbitraggi fiscali realizzati anche mediante la deduzione degli interessi nei Paesi con un livello impositivo più elevato. Stabilisce che gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili fino al 30% dell’EBITDA (equivalente al ROL), da calcolare applicando le regole fiscali e la cui eccedenza può essere riportata in avanti ma con un possibile limite di cinque anni. Gli Stati possono consentire la deduzione integrale degli interessi alle “entità indipendenti”, cioè ai contribuenti che non fanno parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria
Lo schema di decreto di attuazione
Lo schema di Dlgs di attuazione della Direttiva riscrive l’art. 96 del TUIR, stabilendo che il limite del 30% del ROL si applica anche agli interessi capitalizzati e introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati. E’ riportabile in avanti anche l’eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi. Viene adottato il ROL “fiscale” in luogo di quello contabile ed è previsto il limite di 5 anni per il riporto in avanti della sua eccedenza. Non è stata, invece, utilizzata la possibilità di riconoscere la deducibilità integrale degli interessi per le imprese a minore rischio di elusione

